ART. 107 Altri accantonamenti [n.d.r. ex art. 73] (1)
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori
ciclici di manutenzione e revisione delle navi e
degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per
cento del costo di ciascuna nave o aeromobile
quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare
complessivamente dedotto e la spesa complessivamente
sostenuta concorre a formare il
reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in
cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione
e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese
subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o
di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
allo scadere della concessione e delle altre spese
di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione
è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo
del cinque per cento del costo e non è più ammessa
quando il fondo ha raggiunto l’ammontare
complessivo delle spese relative al bene medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese
concessionarie di costruzione e gestione di
autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente è pari all’1 per cento. (2) Se le spese
sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare
del fondo l’eccedenza è deducibile in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque
successivi (3). L’ammontare degli accantonamenti
non utilizzati concorre a formare il reddito
dell’esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti
da operazioni a premio e da concorsi a premio
sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare
degli impegni assunti nell’esercizio, a
condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
L’utilizzo a copertura degli oneri relativi
ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico
dei corrispondenti accantonamenti sulla base del
valore unitario di formazione degli stessi e le
eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono
sopravvenienze attive o passive. L’ammontare
dei fondi non utilizzato al termine del terzo
esercizio successivo a quello di formazione concorre
a formare il reddito dell’esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti
diversi da quelli espressamente considerati
dalle disposizioni del presente capo.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Periodo inserito dall’art. 23, comma 10, DL 6.7.2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Per l’applicazione
della presente disposizione si veda il successivo comma 11.
(3) Le parole “in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi”
sono state sostituite alle precedenti “nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quinto” dall’art. 1, comma 71, L.
27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,
in vigore dall’1.1.2007.
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